di Emanuele Innocenzi - Dottore - Giuseppe Marianetti - Avvocato - Studio Tributario e Societario, Network Deloitte
Il processo di modifica della certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati - CU ha comportato rilevanti variazioni anche al modello 770/2016 Semplificato che risulta decisamente ridimensionato rispetto ai precedenti periodi d’imposta. Le informazioni di natura dichiarativa sono state eliminate e completamente trasferite nel modello CU 2016 Ordinario. Tale impostazione, da un lato evita la duplicazione dei dati avvenuta lo scorso anno, dall’altro, tuttavia, porta con sé alcune complicazioni che non possono sfuggire agli operatori del settore. L’auspicio è che si accentrino gli obblighi dichiarativi del sostituto d’imposta in un unico modello.
Da alcuni anni il Modello 770 Semplificato, nell’ottica principale della razionalizzazione degli adempimenti dei sostituti d’imposta, è al centro di un processo di riforma che si è mosso secondo differenti direttrici e vagliando molteplici ipotesi: dalla mensilizzazione del modello, all’accorpamento di tale adempimento con l’invio delle Certificazioni Uniche (CU), sino a valutare una sua totale eliminazione.
Rapporti tra Certificazione Unica e 770
Già con l’introduzione della CU 2015 erano stati sollevati dubbi sui rapporti tra tale modello ed il 770 posto che la CU per larga parte conteneva dati poi replicati nel Modello 770. L’anno scorso, tuttavia, la bipartizione CU-Modello 770 è stata mantenuta.
In tale contesto, la CU 2016 ha operato una radicale inversione di tendenza visto che la stessa ha assunto una valenza dichiarativa e, dunque, al momento della sua emanazione ci si interrogava sulle “sorti” del Modello 770.
La pubblicazione del nuovo Modello 770 Semplificato e delle relative istruzioni ha fugato tale dubbio; almeno per quest’anno, pertanto, i due adempimenti continuano a coesistere. Tale coesistenza, tuttavia, non appare essere definitiva, ma un passaggio intermedio sulla strada del rinnovamento, dovuto alle difficoltà nella razionalizzazione ed effettiva semplificazione del sistema.
Novità del Modello 770 Semplificato 2016
Dalla lettura delle istruzioni di entrambi i modelli, difatti, si nota come le informazioni di natura dichiarativa siano state eliminate dal Modello 770 Semplificato, in quanto completamente trasferite nel Modello CU 2016 Ordinario. Il nuovo Modello 770 Semplificato, non a caso, si compone esclusivamente delle seguenti parti:
- un frontespizio;
- i prospetti ST ed SV, relativi alle ritenute ed alle trattenute operate, nonché ai versamenti effettuati;
- il prospetto SS, necessario per riepilogare i crediti e le compensazioni effettuate;
- il prospetto SY, redatto per riepilogare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all’articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010.
Tutte le altre sezioni sono state riportate, come detto, nella nuova CU.
CU Sintetico e CU Ordinario
Con il chiaro intento della raccolta dei dati utili alla predisposizione del 730 precompilato, difatti, da quest’anno, i sostituti d’imposta sono stati chiamati, con riferimento a quanto effettuato nel corso del 2015, ad elaborare due distinte certificazioni. Entro la data del 28 febbraio 2016, è stata rilasciata ai lavoratori interessati la consueta certificazione denominata CU Sintetico. Entro la scadenza del 7 marzo 2016, sono state inviate con flusso telematico le CU Ordinarie. Quest’ultimo modello contiene maggiori informazioni rispetto a quello consegnato al sostituito, includendo, come detto, una serie di dati trasmessi, sino allo scorso anno, mediante la presentazione del Modello 770 Semplificato.
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Tale impostazione, da un lato evita la duplicazione dei dati avvenuta lo scorso anno - i dati dichiarativi delle certificazioni, quest’anno sono trasmesse esclusivamente mediante il flusso telematico - dall’altro, tuttavia, porta con sé alcune complicazioni che non possono sfuggire agli operatori del settore. Con tutti i suoi limiti, difatti, il “vecchio” Modello 770 Semplificato permetteva alle aziende di finalizzare tutte le operazioni inerenti gli obblighi dei sostituti d’imposta, mediante la compilazione di un unico strumento dichiarativo.
Al contrario, con la nuova modulistica tale adempimento dovrà svolgersi in due fasi:
- entro il 7 marzo sono state trasmesse le CU;
- entro il prossimo 1° agosto, verrà inviato il Modello 770 Semplificato, contenente esclusivamente i quadri ST, SV, SX e SY.
Dichiarazione dei sostituti d’imposta
Alla luce di tale impostazione, pertanto, la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di tre parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la CU, il Modello 770 Semplificato ed il Modello 770 Ordinario.
La CU deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2015 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Il Modello 770 Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti.
Il Modello 770 Ordinario, infine, deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2015 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.
Infine, si rammenta che, come chiarito dalle istruzioni, è consentito ai sostituti d’imposta di suddividere il Modello 770 Semplificato inviando, oltre al frontespizio, i prospetti ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente dai prospetti ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale modalità è consentita qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
- che siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016 sia CU lavoro dipendente e assimilati, sia CU lavoro -autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
Considerazioni conclusive
Come detto il processo è lungi dall’essere definitivo; per il futuro non può che auspicarsi l’accentramento degli obblighi dichiarativi del sostituto d’imposta in un unico modello. Ciò consentirebbe di perseguire quell’esigenza di semplificazione che dovrebbe informare gli obblighi (soprattutto) delle società che negli ultimi tempi hanno visto complicarsi gli adempimenti in funzione dell’introduzione della dichiarazione del redditi precompilata.
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